In quale forma vengono offerti i prodotti CBD? – Parte 2

Scopri nella seconda parte in che forma vengono offerti i prodotti CBD in Svizzera. Include olio CBD, infiorescenze e cosmetici.

In quale forma vengono offerti i prodotti CBD? – Parte 2
Apr 07, 2022Lisa-Marie Walter

Nel blog in quale forma vengono offerti i prodotti CBD? – Parte 1 abbiamo parlato di prodotti pronti all’uso, medicinali, alimenti e materie prime. In questo articolo vediamo cosmetici, oggetti d’uso, prodotti chimici, sostituti del tabacco e la produzione della canapa.

Prodotti offerti come cosmetici

Requisiti generali per i cosmetici:

Un prodotto cosmetico (vedi definizione nell’art. 53 cpv. 1 LGV) deve essere sicuro (art. 15 LMG). La sicurezza dei singoli ingredienti deve essere dimostrata in un rapporto sulla sicurezza (art. 57 LGV). Inoltre, sono vietate indicazioni di qualsiasi tipo su effetti curativi, lenitivi o preventivi delle malattie nei cosmetici (ad es. proprietà mediche o terapeutiche) (art. 47 cpv. 3 LGV).

Requisiti specifici riguardo al CBD:

Nei cosmetici si può usare CBD prodotto sinteticamente o estratto da varie parti della pianta di canapa (pianta del genere Cannabis). Nel nostro CBD Shop trovi cosmetici con CBD naturale.

– Il CBD prodotto sinteticamente non è regolamentato in modo specifico. Tuttavia valgono i requisiti legali generali sopra descritti per i cosmetici.

Per l’uso di parti della pianta di canapa nei cosmetici vale quanto segue: la pianta di canapa è regolamentata secondo l’articolo 54 capoverso 1 LGV tramite la lista delle sostanze vietate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, voce n. 306: «Stupefacenti, naturali e sintetici: qualsiasi sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961». Nella tabella I della Convenzione sono elencati «Cannabis, resina di cannabis, estratti di cannabis e tinture di cannabis». Secondo la definizione, «cannabis» indica le infiorescenze o infruttescenze della pianta di canapa (escluse le sementi e le foglie non mescolate con infiorescenze o infruttescenze), a cui non è stata rimossa la resina, indipendentemente dall’uso.

L’uso di «cannabis» (infiorescenze e infruttescenze non private della resina) e dei prodotti da essa derivati (ad es. estratti di canapa, olio di CBD) è vietato nei cosmetici. I semi e le foglie non mescolate con infiorescenze o infruttescenze sono invece esclusi dalla definizione di «cannabis» e possono essere usati nei cosmetici. La «resina di cannabis» indica la resina separata, ottenuta dalla pianta di canapa, sia grezza che purificata. La definizione di «resina di cannabis» comprende tutta la pianta e quindi anche le foglie. La resina ottenuta dalla pianta di canapa (da qualsiasi parte della pianta) non può quindi essere usata nei cosmetici né per estrarre CBD (vedi allegato 5 dell’ordinanza sulle liste degli stupefacenti; BetmVV-EDI; SR 812.121.11).

Questa regolamentazione si giustifica col fatto che la resina della pianta di canapa è ricca di cannabinoidi e quindi anche i suoi estratti di CBD o gocce di CBD. Inoltre valgono sempre i requisiti legali generali sopra descritti per i cosmetici. In tutti i casi è consigliabile richiedere informazioni sull’estrazione del CBD (parte della pianta usata e processo produttivo, se il CBD viene dalla pianta di canapa) e sulla sicurezza del prodotto (contenuto di CBD e THC). Un prodotto con un contenuto totale di THC di almeno 1,0% rientra nella normativa sugli stupefacenti.

Prodotti offerti come oggetti d’uso

(ad es. liquidi con CBD per sigarette elettroniche)

Nei negozi di sigarette elettroniche a volte trovi liquidi con CBD. Questi sono classificati come oggetti d’uso. Secondo l’articolo 5 LMG si tratta di oggetti che entrano in contatto con le mucose. L’articolo 61 LGV stabilisce che oggetti che, nell’uso previsto o normalmente prevedibile, entrano in contatto con le mucose della bocca, possono rilasciare sostanze solo in quantità che non siano dannose per la salute.

È vietata l’aggiunta di sostanze che conferiscono effetti farmacologici ai prodotti (art. 61 cpv. 2 LGV). L’aggiunta di CBD in liquidi per sigarette elettroniche in dosi farmacologicamente attive quindi non è permessa. Questo vale anche per indicazioni che possano far pensare si tratti di un medicinale.

I contenitori di ricarica per sigarette elettroniche sono soggetti alle norme sulla chimica. Chi li immette sul mercato deve quindi effettuare l’autocontrollo e rispettare obblighi come l’etichettatura e la registrazione nel registro dei prodotti.

Prodotti offerti come prodotti chimici

La legge sulle sostanze chimiche regola soprattutto l’imballaggio e l’etichettatura dei prodotti chimici. Prima di immettere sul mercato prodotti chimici, la produttrice responsabile è obbligata al cosiddetto autocontrollo. Se durante l’autocontrollo la presentazione di un prodotto lascia supporre o suggerisce usi che ricadrebbero sotto altre normative, allora la sua commerciabilità va valutata secondo quelle disposizioni (vedi art. 1 cpv. 5 lett. c ChemV). Tutte le nostre gocce di CBD e oli di CBD sono registrati come sostanze chimiche e non sono destinati al consumo.

Esempio: un “olio aromatico” al CBD viene venduto in una cartuccia per sigarette elettroniche: in questo caso, la base per valutarne la commerciabilità è la normativa su alimenti/articoli d’uso e non la legge sulle sostanze chimiche (vedi capitolo precedente). Per la vendita pratica, cartucce commerciabili di questo tipo devono essere etichettate e notificate secondo le regole sulle sostanze chimiche. Altri esempi possono essere oli di CBD e tinture di cannabis venduti senza prescrizione medica, ma destinati all’uso orale e con un effetto farmacologico atteso, dove allora si applicherebbe la normativa sui medicinali.

Se il prodotto rientra nelle disposizioni della ChemV, la produttrice deve valutare se il prodotto chimico può mettere in pericolo la vita o la salute delle persone o l’ambiente. A tal fine, deve classificarlo, imballarlo ed etichettarlo secondo la ChemV (SR 813.11) e redigere una scheda di sicurezza. Se la presentazione non lascia supporre altri usi, prodotti al CBD come ad esempio olio di CBD (olio aromatico) possono essere legalmente immessi sul mercato secondo la legge sulle sostanze chimiche.

Prodotti offerti come sostituti del tabacco

Le infiorescenze di CBD con un contenuto totale di THC inferiore all’1,0% non sono considerate psicoattive e possono essere vendute come sostituti del tabacco da fumare. Nel diritto alimentare, i sostituti del tabacco da fumare sono regolati dall’ordinanza sul tabacco (TabV; SR 817.06). Queste regole valgono ancora, anche se il Tribunale federale ha stabilito che i prodotti a base di canapa CBD non sono sostituti del tabacco ai sensi della legge sulle imposte sul tabacco. Restano valide le prescrizioni del diritto alimentare. Chi immette sul mercato è obbligato all’autocontrollo (art. 73 LMG in combinato disposto con l’art. 23 della vecchia legge sugli alimenti del 9 ottobre 1992) e deve notificare i prodotti all’UFSP prima della messa in commercio. A tal fine, vanno presentate le relative prove e documenti all’UFSP. Sono vietate le pubblicità per prodotti del tabacco che facciano riferimento in qualsiasi modo alla salute (art. 17 cpv. 2 TabV). Il controllo spetta alle autorità competenti nei cantoni.

Attualmente non è chiaro se il consumo di prodotti a base di canapa con basso contenuto di THC possa influenzare la capacità di guida. Inoltre, a causa di normative più severe e limiti diversi per il THC nei prodotti a base di canapa, chi consuma rischia procedimenti penali all’estero.

Produzione agricola di canapa, semi di canapa e materiale di propagazione

Dal 1° gennaio 2021 è consentita la produzione agricola di canapa che non è considerata stupefacente. Tutte le disposizioni della legge sulle sementi per la produzione e la commercializzazione di semi di canapa e materiale di propagazione sono state abrogate. Per la produzione agricola di canapa vanno rispettate le norme sulla salute delle piante e sui pagamenti diretti. Se la canapa viene usata come mangime, si applica la normativa sui mangimi.

Fonti:

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/abgrenzungskriterien.html

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/bewilligung-und-meldung/bewilligung/cannabis-cannabidiol.html

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/mitteilungen/produkte-mit-cannabidiol–cbd—-ueberblick.html

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